Avviso sul D.L. 119/2018 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
Pubblicata il 21/11/2018
DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO
(Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119)
In merito alla norma contenuta nell’art. 2, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, si precisa che gli atti di accertamento oggetto di definizione agevolata (pagamento delle sole imposte) sono ESCLUSIVAMENTE quelli emessi dall’Agenzia delle Entra-te e, in casi determinati, dall’Agenzie delle dogane e dei monopoli.
Pertanto, gli atti di accertamento relativi ai tributi locali emessi dal Comune ovvero dai Concessionari della riscossione NON rientrano nel campo di applicazione della norma.
ROTTAMAZIONE E STRALCIO CARICHI PENDENTI
(artt. 3 e 4 decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119)
In merito alla cosiddetta rottamazione-ter (art. 3) e allo stralcio dei debiti fino a mille euro (art. 4) si precisa che:
- la rottamazione riguarda i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 01 gennaio 2000 – 31 dicembre 2017;
- lo stralcio riguarda i debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, sanzioni e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
(Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119)
In merito alla norma contenuta nell’art. 2, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, si precisa che gli atti di accertamento oggetto di definizione agevolata (pagamento delle sole imposte) sono ESCLUSIVAMENTE quelli emessi dall’Agenzia delle Entra-te e, in casi determinati, dall’Agenzie delle dogane e dei monopoli.
Pertanto, gli atti di accertamento relativi ai tributi locali emessi dal Comune ovvero dai Concessionari della riscossione NON rientrano nel campo di applicazione della norma.
ROTTAMAZIONE E STRALCIO CARICHI PENDENTI
(artt. 3 e 4 decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119)
In merito alla cosiddetta rottamazione-ter (art. 3) e allo stralcio dei debiti fino a mille euro (art. 4) si precisa che:
- la rottamazione riguarda i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo 01 gennaio 2000 – 31 dicembre 2017;
- lo stralcio riguarda i debiti di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, sanzioni e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
Allegati
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AVVISO pace fiscale.pdf | 277.46 KB |